Bilanci - Art. 29, comma1
Si riporta il riferimento normativo.
Art. 29: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
Per le istituzioni scolastiche il bilancio preventivo prende nome di Programma annuale.
Le modalità di redazione del programma annuale e del conto consuntivo delle istituzioni scolastiche è regolato dal Decreto interministeriale 44/2001 e dalle ordinanze e circolari dei ministeri interessati (MIUR e Tesoro) emanate di anno in anno.
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio